A fine giugno è stata pubblicata la nuova norma UNI 9994-1:2013 relativa allo svolgimento delle attività di controllo e manutenzione degli estintori antincendio. La norma mette in pensione la vecchia UNI 9994:2003 vecchia ormai di 10 anni, apportando significative modifiche alla disciplina della revisione degli estintori.

Come per le fasi precedenti anche la revisione programmata degli estintori deve essere eseguito da personale esterno specializzato e riconosciuto include una serie di interventi, il cui unico scopo è quello di accertare e verificare che il dispositivo sia perfettamente funzionante. Le Revisioni degli estintori hanno una periodicità definita in base all’agente estinguente ed al tipo di estintore, nello specifico: 

  • revisione estintori a polvere massimo ogni 36 mesi (3 anni);
  • revisione estintori a CO2 massimo ogni 60 mesi (5 anni);
  • revisione estintori a base d’acqua (a schiuma) con serbatoio in acciaio al carbonio e con agente estinguente premiscelato 24 mesi (2 anni);
  • revisione estintori a base d’acqua (a schiuma) con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali additivi in cartuccia massimo ogni 48 mesi (4 anni);
  • revisione estintori a base d’acqua (a schiuma) con serbatoio in acciaio inox o lega d’alluminio ogni 48 mesi (4 anni);
  • revisione estintori ad idrocarburi alogenati ogni 72 mesi (6 anni).
one estintori

L'importanza della revisione

revisione estintori

La revisione estintori è una pratica piuttosto importante, poiché sono previsti interventi tecnici piuttosto specifici:

  • è necessario esaminare l'interno degli estintori;
  • controllarne tutte le parti e le componenti;
  • sostituire i dispositivi di sicurezza, qualora fossero presenti;
  • sostituzione dell'agente estinguente, delle guarnizioni e delle valvole erogatrici (laddove presenti).

Una volta effettuati tali controlli di revisione, l'estintore deve essere perfettamente rimontato e riportato in stato di piena efficienza. Su tutti i tipi di estintori, sia portatili che carrellati, deve essere riportata la data del controllo e l'azienda che ha effettuato la revisione. Questi dati devono essere resi visibili sia all'interno che all'esterno degli stessi. I ricambi eventualmente utilizzati non devono alterare la conformità dell'estintore, il cui prototipo ha ottenuto l'approvazione e l'omologazione da parte del Ministero dell'Interno. In caso contrario, infatti, qualora la sostituzione di un elemento dovesse comportare delle modifiche, l'estintore risulterebbe automaticamente non omologato, dunque non conforme alla legge. 

La nuova UNI 9994-1:2013

Introduce quattro significative novità:

Nuove fasi e periodicità di manutenzione degli estintori

Necessità di apporre la data di revisione internamente ed esternamente all’estintore, insieme ai riferimenti dell’azienda incaricata del controllo

La sostituzione delle valvole in fase di collaudo per gli estintori a polvere e in fase di revisione per gli estintori a CO2

L’aggiornamento della documentazione di manutenzione

Più nel dettaglio, il campo di applicazione della UNI 9994-1 è ora esteso anche agli estintori per fuochi generati da metalli combustibili, quali potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio in polvere (classe D).

Questi risultano costruttivamente affini agli estintori a polvere, anche se non dispongono di omologazione da parte del Ministero dell’interno.

Le fasi di controllo e manutenzione aumentano, passando da 4 a 6. Oltre a Sorveglianza, Controllo, Revisione (ora chiamata Revisione programmata) e Collaudo, nella UNI 9994-1 si aggiungono le fasi Controllo iniziale e Manutenzione straordinaria.

Altro elemento di novità della UNI 9994-1 è l’introduzione del concetto di Estintore Fuori Servizio. Il motivo è quello di fornire al tecnico manutentore una serie di criteri per ritirare dispositivi potenzialmente pericolosi.

Tra le criticità che si devono valutare in sede di revisione vi è la “Vita Massima” dell’estintore (18 anni), oltre la quale il dispositivo dovrà essere messo fuori servizio. E questo sia per gli estintori portatili omologati secondo il decreto 20 dicembre 1982 e il decreto 7 gennaio 2005 e carrellati. 

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